Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 24.
(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).
Articolo 24.
(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

        1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

        1. Identico:

            a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

            a) identica;

            b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

            b) identica;

            c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

            c) identico:

                1. occupazione dei giornalisti;

                1. occupazione;

                2. tutela del prodotto editoriale primario;

                2. identico;

                3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

                3. identico;

            d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

            d) identica.


Pag. 130-131
          1-bis. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.